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Ordinanza — n. 4687/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and generic fact re-evaluation regarding attempted theft charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4687/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grievances and an impermissible re-evaluation of facts. The appellant challenged the lower court's finding of attempted theft but offered only generic assertions without detailing specific errors in the appellate judgment. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must specify the exact grievances regarding the lower court's reasoning and cannot merely propose a different factual appreciation without identifying specific errors in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic assertions attempted theft procedural costs Cassa delle ammende art. 616 c.p.p. ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 136 c.p.p.
art. 495 cod. pen
considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Giulio Carandente Coscia avverso la sentenza in data 9 maggio 2022 con la quale la Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep.
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014
275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
264879 - 01); - e nel resto contiene prospetta, peraltro per il tramite di asserti generici, un diverso apprezzamento del fatto, non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANDENTE COSCIA GIULIO nato a NAPOLI il 13/11/1995 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Giulio Carandente Coscia avverso la sentenza in data 9 maggio 2022 con la quale la Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. -, che ha denunciato la carenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato (da ritenersi al più tentato): - è privo di specificità, in quanto non ha indicato quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi d'appello (cui ha fatto un mero rimando) che la Corte territoriale non avrebbe apprezzato (cfr.

Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - e nel resto contiene prospetta, peraltro per il tramite di asserti generici, un diverso apprezzamento del fatto, non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il