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Ordinanza — n. 4686/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4686/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4686/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCIANELLA ALEX nato a ROMA il 20/07/1998 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato da Alex Baccianella - avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 5 maggio 2022, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. -, con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione, è inedito poiché la contestata recidiva era stata ritenuta dal primo Giudice e non era stata oggetto di censura con l'atto di appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01) e contiene assunti del tutto generici in ordine alla determinazione della pena (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4686/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. -, con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione, è inedito poiché la contestata recidiva era stata ritenuta dal primo Giudice e non era stata oggetto di censura con l'atto di appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01) e contiene assunti del tutto generici in ordine alla determinazione della pena (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate oltraggio alla corte motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato da Alex Baccianella - avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 5 maggio 2022, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCIANELLA ALEX nato a ROMA il 20/07/1998 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato da Alex Baccianella - avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 5 maggio 2022, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. -, con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione, è inedito poiché la contestata recidiva era stata ritenuta dal primo Giudice e non era stata oggetto di censura con l'atto di appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01) e contiene assunti del tutto generici in ordine alla determinazione della pena (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1