Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of previously rejected grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Carmine Nunziata inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding corruption incitement and aggravated theft merely reiterated grievances already dismissed by lower courts without new evidence. Consequently, the court applied procedural rules to reject the petition and penalized the frivolous repetition of past objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals that merely repeat grievances previously rejected by lower courts without presenting new facts or arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUNZIATA CARMINE nato a OTTAVIANO il 06/08/1965 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ti/
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO premesso che Carmine Nunziata ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2021 con la quale la Corte di appello di Bari - per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per i delitti di istigazione alla corruzione e furto aggravato (rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio a cagione della declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, Cod. strada); considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione rispettivamente al reato di istigazione alla corruzione e di furto aggravato, lungi dal muovere compiute censure alla decisione impugnata, si sono limitati a reiterare il medesimo ordine di doglianze già disattese dalla Corte territoriale conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., quanto al primo delitto, Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680 - 01; a proposito del secondo reato, Sez. 6, n. 5228 del 15/03/1993, Masella, Rv. 194037 - 01, e già Sez. 2, n. 7772 del 07/06/1972, Dugo, Rv. 122391 - 01) e a prospettare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure assumerne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 dei 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso