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Ordinanza — n. 4681/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific censure against appellate court's summary judgment decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4681/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Farci's appeal inadmissible for failing to provide specific censure against the appellate court's summary judgment. The appellant relied on generic legal principles without linking them to the case facts or addressing the specific procedural grounds of the lower court's decision. Consequently, the court upheld the appellate ruling which reduced the sentence for simple bankruptcy fraud while confirming aggravated fraud liability.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.; Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only generic assertions of legal principles without specific censure against the contested decision or a clear link to the case facts.

Parole chiave

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generic appeal grounds summary judgment procedure inadmissible appeal lack of specific censure appellate review limits ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
264879 - 01); considerato che anche il secondo motivo -presentato sub specie dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
270069 - 01); e la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
11329/2019, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
11329/2019, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B.
254584 - 01) e, nel resto, adduce la mancata disamina delle allegazioni prospettate con l'atto di appello, cui ha fatto mero rimando (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv.
Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato
Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano
Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv.
Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A.
278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv.
Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà
pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv.
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen.» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi
Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARCI GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 09/12/1970 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; fr v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

premesso che Giuseppe Farci ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 24 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cagliari (resa all'esito di giudizio abbreviato), ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di bancarotta semplice in contestazione, riducendo la durata pena principale (a due anni e otto mesi di reclusione) e di quelle accessorie fallimentari (a cinque anni), e ha confermato nel resto la prima decisione, con la quale era stata altresì affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso - articolato sub specie dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. - è del tutto generico poiché non contiene censure al provvedimento impugnato, bensì asserti - oltre che relativi alla sentenza di primo grado, di cui pure assume genericamente la carenza di motivazione - che richiamano princìpi giurisprudenziali senza correlarli al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e, nel resto, adduce la mancata disamina delle allegazioni prospettate con l'atto di appello, cui ha fatto mero rimando (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); considerato che anche il secondo motivo -presentato sub specie dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. - muove censure del tutto generiche rispetto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, poiché non chiarisce neppure l'oggetto della detta richiesta di rinnovazione, limitandosi a nuovamente a riportare princìpi giurisprudenziali non riferiti alla fattispecie sub iudice, non occorrendo dunque dilungarsi per osservare che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01;

Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); e la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01), lacune che - come esposto - il ricorso non prospetta con la necessaria chiarezza; considerato che il terzo motivo - articolato sub specie dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. -, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena trattamento sanzionatorio, contiene assedi privi di specificità e fa (J, mero rimando a quanto dedotto in sede di gravame, bastando dunque evidenziare che la Corte di merito ha evidenziato la mancanza di elementi favorevoli sulla scorta dei quali riconoscere le attenuanti generiche (profilo, come esposto, non censurato compiutamente) e che è «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale» a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01;

Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01), laddove «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01), caso in cui è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 5, n. 11329/2019, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della