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Ordinanza — n. 4680/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to exhaust procedural remedies and generic lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Biondo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Biondo challenged a lower court's confirmation of his conviction for fraudulent bankruptcy, arguing a lack of evidence and procedural violations regarding witness testimony. The court rejected these claims as generic, noting the failure to meet specific procedural requirements for challenging witness statements and the inapplicability of the statute of limitations due to the prior inadmissibility of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 167 c.p.: Appeals must be specific and procedurally compliant; generic allegations of lack of evidence or procedural violations without prior exhaustion of remedies render the appeal inadmissible, and the statute of limitations does not run if the appeal itself is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal fraudulent bankruptcy procedural exhaustion statute of limitations witness testimony Cassation procedure procedural costs bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 167 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014
Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019
(Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv.
Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008
Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Rv.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000
241685); - il quarto motivo è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDO ANTONINO nato a CARDETO il 13/10/1964 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che: - BIONDO ANTONINO ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 21 maggio 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; - il difensore del ricorrente ha depositato tramite PEC in data 29 dicembre 2022 memoria difensiva; considerato che: - il primo e il terzo motivo, con i quali si denuncia, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, la mancanza di prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e ritenuto, sono generici e non consentiti in questa sede, posto che l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di Polizia Giudiziaria (Loffredo) è stata dedotta senza adempiere alla cd. prova di resistenza e, comunque, senza tener conto delle ragioni addotte nella sentenza impugnata per disattendere analogo rilievo sollevato con i motivi di gravame (cfr. pag. 3, primo capoverso della sentenza impugnata) e che nessuna specifica motivazione era dovuta da parte del giudice censurato in riferimento ai temi dell'elemento soggettivo del reato e della quantificazione delle pene accessorie fallimentari (la cui durata è stata parametrata a quella della pena principale) in assenza di specifici e puntuali rilievi di gravame al riguardo (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 - dep. 13/03/2015, Rv. 262700); - il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che è pacifico il principio di diritto, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta, secondo cui l'estinzione del reato a norma dell'art.167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457;

Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Rv. 241685); - il quarto motivo è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), nel caso di specie il 10 settembre 2021; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 gennaio 2023 Il Consigli estensor