Cassation court dismisses appeal as generic grievances already reviewed by lower courts on fraud bankruptcy charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Marconi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Marconi argued that the appellate court erred in re-evaluating evidence and constitutive elements of fraud bankruptcy, but these claims were deemed generic. The court rejected the appeal because the grievances merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals consisting of generic complaints that do not specifically refute the lower court's reasoning are inadmissible as they fail to constitute a new ground for review.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONI VINCENZO nato a SERRAVALLE A PO il 15/04/1942 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che MARCONI VINCENZO ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 15 dicembre 2021, che, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato le pene inflittegli; considerato che tutti i motivi di ricorso, che denunciano vizi di violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla prova dei fatti e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (segnatamente, sotto il profilo della valutazione delle prove dichiarative e della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale), sono generici e non consentiti in questa sede, posto che, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), con i quali i rilievi di ricorso non si sono affatto specificamente confrotati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il con re estensore Il Pr