Cassation court dismisses appeal against appellate court's sentence reduction for fraud and accessory penalty determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the interpretation of evidence and the calculation of accessory penalties. The appellant argued that the appellate court erred in applying the continuation of offenses and failed to quantify the accessory penalty according to Constitutional Court guidelines. The court ruled that the appellate judge's assessment of evidence and discretionary sentencing under Articles 132 and 133 of the Penal Code are not subject to review in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the discretionary determination of the duration of accessory bankruptcy penalties by the judge of the merits, provided the reasoning is congruent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIGI IVAN DOMENICO nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 09/01/1968 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che PARIGI IVAN DOMENICO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 9 giugno 2021, che, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi pronunciata in data 16 dicembre 2014, ha rideterminato la pena principale inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (fatto commesso il 27/01/2011) applicando l'istituto della continuazione con altro reato per il quale egli era stato già giudicato; rilevato che, con ricorso aggiunto in data 1 dicembre 2022, il difensore del ricorrente ha articolato motivo nuovo, con il quale ha dedotto, sub specie di vizio di violazione di legge e di vizio di motivazione, la mancata quantificazione della pena accessoria secondo i criteri direttivi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e del diritto vivente; considerato che: - il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che denunciano, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'erronea interpretazione del compendio probatorio in ordine sia al profilo della qualifica di amministratore di fatto riconosciuta in capo al ricorrente, sia a quello dell'attribuibilità soggettiva delle condotte contestate, sono generici e manifestamente infondati, posto che nella sentenza censurata sono stati dettagliatamente passati in rassegna gli elementi di prova, e tra questi anche il materiale dichiarativo acquisito in primo grado, atti a confermare le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice quanto ai temi dedotti (cfr., pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), senza che con essi i rilievi di ricorso si siano criticamente confrontati, e che le "alternative" deduzioni difensive non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo cui l'apprezzamento delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito al fine della formazione del suo libero convincimento, i cui risultati, ove congruamente motivati, non sono sindacabili in Cassazione; - il motivo nuovo è manifestamente infondato, atteso che, preso atto che la pena accessoria applicata con la sentenza qui impugnata è quella determinata in anni cinque dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza del 28.1.2019, che ha giudicato del reato posto in continuazione con quello di cui alla regiudicanda, non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la durata delle pene accessorie fallimentari (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Rv. 278856): criteri della cui osservanza non si ha ragione di dubitare al lume della motivazione rassegnata nella sentenza menzionata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consigliere es