Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late-filed remission and new merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought to introduce a late-filed remission and new arguments regarding sentencing discretion, which were rejected. The court ruled that the remission was not properly produced and that new merit-based arguments violate procedural rules against raising issues for the first time in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the appellant introduces new arguments on the merits or fails to produce required documents like remission, as these issues must be raised before the court of first instance or appeal.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XUE YI nato il 11/09/1980 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che: - XUE YI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 17 gennaio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 612, 614 e 582 cod. pen. commessi in danno di Zanuttigh Cristoforo il 16 ottobre 2016; -in data 15 novembre 2022 e 19 dicembre 2022 sono pervenute in Cancelleria tramite PEC le procure speciali della parte offesa e dell'imputato, conferite ai rispettivi difensori, per rimettere la querela ed accettare la remissione;
Considerato che: - preliminarmente, non è possibile dichiarare l'estinzione dei reati dei quali il ricorrente è stato riconosciuto responsabile, non essendo stato prodotto l'atto di remissione della querela e quello di accettazione della stessa; - il primo motivo non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, mere doglianze in fatto dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata); - il secondo motivo, che denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (ivi compresa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche), è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, essendosi limitato a chiedere l'assoluzione del ricorrente, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consiglier ensore