Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4674/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific proof errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4674/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Kouki Ouerdane's appeal against the Brescia Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in evaluating the credibility of evidence regarding his responsibility for aggravated assault and threats. The court rejected this claim as generic, noting that the appellant failed to provide specific, insuperable grounds to overturn the territorial court's assessment of the evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely reiterate censure of the lower court's evaluation of evidence without alleging specific, decisive errors in the assessment of facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds evaluation of evidence credibility assessment Cassation procedure causalità della lesione al ginocchio azione civile corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUKI OUERDANE nato il 14/11/1984 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che KOUKI OUERDANE ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 21 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di minaccia aggravata in danno di Khouya Mohamed (fatti commessi in data 09/06/2014); considerato che il proposto motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in punto di prova della sua responsabilità, è generico e non consentito in questa sede, giacché affidato a censure (in ordine al vaglio di credibilità ed attendibilità delle prove dichiarative utilizzate per la decisione) già adeguatamente valutate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr., pagg. 9-10 della sentenza impugnata) ed interamente versate in fatto, senza alcuna autosufficiente allegazione di specifici, inopinabili e decisivi traviamenti delle prove medesime, come sarebbe stato necessario a fronte di un apparato argomentativo, rassegnato a sostegno della decisione impugnata, sviluppato nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consigliert stensore Il Presidente