Ordinanza — n. 4669/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRO MARIO nato a PALERMO il 20/08/1947 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che ALLEGRO MARIO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 13 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di cui agli artt. 81, 582, 635 co. 1 e 2 n. 1 cod. pen., commessi il 29/03/2015 in danno di Scabbia Lucas; considerato che il proposto motivo, che denuncia sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la mancanza degli elementi costitutivi dei reati contestati, è generico e non consentito in questa sede, perché consta di rilievi meramente riproduttivi di profili di censura (sottrazione del cellulare, dinamica della colluttazione tra imputato e la parte offesa ed attendibilità di quest'ultima, cfr. pag. ) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, reciprocamente integrantesi, e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna allegazione di specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove, autosufficientemente documentati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4669/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 582, 635 co. 1 e 2 n. 1 cod. pen., commessi il 29/03/2015 in danno di Scabbia Lucas; considerato che il proposto motivo, che denuncia sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la mancanza degli elementi costitutivi dei reati contestati, è generico e non consentito in questa sede, perché consta di rilievi meramente riproduttivi di profili di censura (sottrazione del cellulare, dinamica della colluttazione tra imputato e la parte offesa ed attendibilità di quest'ultima, cfr. pag. ) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, reciprocamente integrantesi, e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna allegazione di specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove, autosufficientemente documentati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRO MARIO nato a PALERMO il 20/08/1947 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che ALLEGRO MARIO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 13 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di cui agli artt. 81, 582, 635 co. 1 e 2 n. 1 cod. pen., commessi il 29/03/2015 in danno di Scabbia Lucas; considerato che il proposto motivo, che denuncia sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la mancanza degli elementi costitutivi dei reati contestati, è generico e non consentito in questa sede, perché consta di rilievi meramente riproduttivi di profili di censura (sottrazione del cellulare, dinamica della colluttazione tra imputato e la parte offesa ed attendibilità di quest'ultima, cfr. pag. ) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, reciprocamente integrantesi, e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna allegazione di specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove, autosufficientemente documentati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consiglie tensore Il Presi