Ordinanza — n. 4664/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERENATO SALVATORE nato a MESSINA il 01/09/1999 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che BERENATO SALVATORE ricorre, con un solo motivo articolato in più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 9 marzo 2022, di conferma della condanna inflittagli, anche agii effetti civili, per il delitto di lesioni aggravate in danno di Auditore Christian (fatto commesso in data 11/11/2017); considerato che: le censure che lamentano l'erronea valutazione delle prove e l'eccessività della pena inflitta replicano la medesima genericità che aveva contraddistinto le corrispondenti doglianze di gravame, tornando a non confrontarsi affatto con le ragioni sottese alla decisione impugnata, in effetti contrastata senza alcuno specifico riferimento ad evidenze dimostrative individuate, lumeggiate nei loro profili decisivi, ovvero ad elementi significativi ai fini della riduzione del trattamento sanzionatorio, arbitrariamente preteriti dai giudici di merito di entrambi i gradi; che la censura che attinge il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 4664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131- bis cod. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERENATO SALVATORE nato a MESSINA il 01/09/1999 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che BERENATO SALVATORE ricorre, con un solo motivo articolato in più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 9 marzo 2022, di conferma della condanna inflittagli, anche agii effetti civili, per il delitto di lesioni aggravate in danno di Auditore Christian (fatto commesso in data 11/11/2017); considerato che: le censure che lamentano l'erronea valutazione delle prove e l'eccessività della pena inflitta replicano la medesima genericità che aveva contraddistinto le corrispondenti doglianze di gravame, tornando a non confrontarsi affatto con le ragioni sottese alla decisione impugnata, in effetti contrastata senza alcuno specifico riferimento ad evidenze dimostrative individuate, lumeggiate nei loro profili decisivi, ovvero ad elementi significativi ai fini della riduzione del trattamento sanzionatorio, arbitrariamente preteriti dai giudici di merito di entrambi i gradi; che la censura che attinge il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.
è manifestamente infondata, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023