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Ordinanza — n. 4663/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as motivation defects are barred for peace court appeal judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Verazzo's appeal inadmissible against a conviction for threats. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed, but the Court held that such challenges are strictly prohibited for appeals against judgments of the Judge of Peace. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against judgments of the Judge of Peace for minor offenses cannot be lodged on grounds of defective motivation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal defective motivation Judge of Peace criminal procedure code appeal restrictions minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica reati di comune pericolo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERAZZO GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/07/1966 avverso la sentenza del 09/09/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che VERAZZO GIUSEPPE ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9 settembre 2021, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace per il delitto di minaccia commesso in danno di Pesce Marco (fatto commesso in data 15/05/2014); considerato che le ragioni di censura - articolate, peraltro, unicamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. -, essendo volte a suggerire un'alternativa lettura del fatto, siccome conformemente ricostruito dai giudici di merito di entrambi i gradi, senza alcuna specifica allegazione di vizi argomentativi così radicali da rendere l'apparato motivazionale posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza - e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consigli estensore Il