Italian Supreme Court dismisses appeal against non-mention of sentence due to inadmissibility of fact-based complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Federico Federici inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to omit his criminal conviction, arguing violations of procedural articles regarding evidence of his role and intent. The court rejected this claim because such arguments constitute mere factual complaints lacking legal basis, which are prohibited in final review proceedings under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 e ss. cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual disputes without legal violation are inadmissible in final review proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICI ALESSANDRO nato a PALESTRINA il 30/12/1966 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che FEDERICI ALESSANDRO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28 aprile 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, gli ha concesso il beneficio della non menzione della condanna; considerato che il proposto motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità (con particolare riferimento alla prova della funzione di amministratore di fatto della fallita, dispiegato dal ricorrente, e alla prova del dolo sotteso alla condotta contestata), sub specie di violazione di legge per inosservanza degli artt. 192 e ss. cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227), prive tra l'altro, di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con il tenore dell'argomentazione sviluppata sui temi dedotti nella sentenza impugnata (vedasi pagg. 5-8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consiglier stensore Il Presi