Ordinanza — n. 4657/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOPONI ALESSANDRO nato a MONTEFIASCONE il 18/02/1964 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che IACOPONI ALESSANDRO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 12 aprile 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, commi 1 e 2, L.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4657/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, commi 1 e 2, L.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOPONI ALESSANDRO nato a MONTEFIASCONE il 18/02/1964 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che IACOPONI ALESSANDRO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 12 aprile 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, commi 1 e 2, L.
Fall., ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari; considerato che il proposto motivo, che denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in punto di affermazione di responsabilità e di determinazione del quantum sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, posto che, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura (incertezza dell'ammontare delle somme distratte) già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata, la cui motivazione è, peraltro, contestata senza specifica indicazione di elementi probatori, decisivi ed inopinabili, atti a sgretolarne la tenuta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consicìlire estensore Il Presidente