Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for ideological falsity due to lack of specific proof errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Merola and Buono inadmissible regarding their conviction for ideological falsity. The appellants argued for a re-evaluation of evidence, specifically photographic records, but failed to identify specific, undeniable distortions in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the first-instance judgment provided a complete and logically sound explanation of all available evidence without requiring a new reading of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must allege specific and undeniable distortions of procedural emergencies; generic requests for re-evaluation of evidence without pinpointing exact errors render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEROLA FRANCESCO nato a CASERTA il 24/06/1969 BUONO GIUSEPPE nato a FRATTAMAGGIORE il 01/11/1967 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che MEROLA FRANCESCO e BUONO GIUSEPPE ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 26 ottobre 2021, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di falsità ideologica in concorso, commesso in Crispano il 2 luglio 2014; considerato che il ricorso proposto nell'interesse di Merola, che denuncia, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, con particolare riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato e all'interpretazione della prova documentale rappresentata dai 'rilievi fotografici', è inammissibile in quanto le spiegate doglianze, ancorché articolate sotto l'egida formale dei vizi enunciate, sono dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), a fronte di una motivazione, quale quella censurata, che ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione, con gli esiti della quale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) il ricorrente non si è affatto confrontato; considerato che anche il ricorso proposto nell'interesse di Buono, che denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, è inammissibile, vuoi perché interamente versato in atto, senza deduzione di specifici ed inopinabili travisamenti probatori, come invece sarebbe stato necessario in presenza di una doppia conforme sentenza di condanna, vuoi perché affetto da conclamata aspecificità, ossia per assenza di effettivo confronto con le ragioni ostese a sostegno della statuizione impugnata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consig