Italian Court dismisses appeal against defamation acquittal due to lack of required multiple witnesses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Scaramella's appeal inadmissible regarding the acquittal of Anna Maria Pedrola and Katia Viello for defamation and threats. The lower court found the criminal acts did not exist because the alleged defamatory statements were made by a single person, failing to meet the legal requirement for multiple witnesses. Consequently, the appeal was rejected, and Scaramella was ordered to pay court costs and legal fees to the civil parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 100 c.p.: The appeal is inadmissible when the second-instance judgment acquits defendants for defamation or threats because the requisite element of multiple witnesses was absent, rendering the lower court's reasoning decisive and unassailable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAMELLA GIUSEPPE nato a CATANZARO il 09/12/1962 avverso la sentenza del 04/02/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
premesso che Giuseppe Scaramella ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 4 febbraio 2022 dal Tribunale di Verbania che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Verbania, ha assolto Anna Maria Pedrola e Katia Viello - perché il fatto non sussiste - dai reati di diffamazione e minaccia (nei confronti dello Scaramella) loro ascritti ed ha confermato la prima decisione nella parte in cui aveva condannato il predetto imputato per i reati di lesioni personali e minacce (rispettivamente nei confronti di Katia Viello e Anna Maria Pedrola), con le conseguenti statuizioni civili; osservato che la richiesta di riunione del presente procedimento ad pure instaurato nei confronti dello stesso imputato (che aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino), non deve essere accolta per la dirimente considerazione che esso è già stato definito (con sentenza del 14 ottobre 2022), il che esime da ogni ulteriore considerazione; considerato che il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non censura compiutamente con il provvedimento impugnato che, al di là del richiamo della sentenza già resa tra le parti (come dedotto dal ricorrente, non definitiva), ha ricostruito i fatti alla luce delle prove acquisite nel presente procedimento (sia le prove orali che la certificazione medica), chiarendo perché ha ritenuto attendibili le dichiarazioni a carico e non invece la prospettazione dell'imputato, e dunque non risulta essersi fondato su quanto esposto nella precedente sentenza, di cui il ricorso non ha neppure indicato l'incidenza in termini di decisività sul compendio valutato nella sentenza qui censurata (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo - relativo alla statuizione liberatoria in favore di Anna Maria Pedrola e Katia Viello, nei confronti delle quali lo Scaramella si era costituito parte civile - è inammissibile per la dirimente considerazione che il Giudice di appello ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione (per difetto della presenza di più persone allorché sono state proferite le frasi di cui al capo a. contestato alle due imputate) e del delitto di minaccia (tanto che dalla motivazione del provvedimento impugnato si trae che non è stata ritenuta la prova che siano state proferite le espressione di cui al capo b. elevato nei confronti delle imputate) profilo decisivo rispetto al dispositivo della sentenza di secondo grado (non inciso da quanto in essa esposto in ordine alla diversa frase («te la faremo pagare») non in imputazione ; ritenuto che: - pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent.n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Anna Maria Pedrola, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, e dalla parte civile Katia Viello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Verbania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile PEDROLA ANNA MARIA che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge e dalla parte civile VIELLO KATIA, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Verbania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore d