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Ordinanza — n. 4652/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4652/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORDIANO ONORIO nato a TEUIADA il 08/01/1947 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; considerato che l'unico motivo di ricorso, presentato da Onorio Ordiano avverso la sentenza emessa il 9 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Cagliari (che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari lo aveva ritenuto responsabile del delitto di violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili), con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato: - non si confronta effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato che - oltre ad indicare compiutamente e logicamente i dati probatori sulla scorta dei quali ha ricostruito il fatto - ha chiarito le ragioni per cui (disattendo pure le doglianze difensive qui reiterate) ha escluso che le dichiarazioni dei testi a discarico potessero condurre ad una statuizione liberatoria, segnatamente esponendo gli elementi da cui ha tratto il difetto di credibilità della moglie dell'imputato Anna Norden ed esplicitando perché (in relazione al tempo del commesso reato) non potesse trarsi un alibi dalla deposizione del teste Granella (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - ed è manifestamente infondato, nella parte in cui nega che nella specie sia stato compiuto il prescritto apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, e del tutto apodittico nella parte in cui nega la credibilità dei testi a carico; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - ed è manifestamente infondato, nella parte in cui nega che nella specie sia stato compiuto il prescritto apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, e del tutto apodittico nella parte in cui nega la credibilità dei testi a carico; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORDIANO ONORIO nato a TEUIADA il 08/01/1947 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso, presentato da Onorio Ordiano avverso la sentenza emessa il 9 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Cagliari (che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari lo aveva ritenuto responsabile del delitto di violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili), con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato: - non si confronta effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato che - oltre ad indicare compiutamente e logicamente i dati probatori sulla scorta dei quali ha ricostruito il fatto - ha chiarito le ragioni per cui (disattendo pure le doglianze difensive qui reiterate) ha escluso che le dichiarazioni dei testi a discarico potessero condurre ad una statuizione liberatoria, segnatamente esponendo gli elementi da cui ha tratto il difetto di credibilità della moglie dell'imputato Anna Norden ed esplicitando perché (in relazione al tempo del commesso reato) non potesse trarsi un alibi dalla deposizione del teste Granella (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - ed è manifestamente infondato, nella parte in cui nega che nella specie sia stato compiuto il prescritto apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, e del tutto apodittico nella parte in cui nega la credibilità dei testi a carico; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis