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Ordinanza — n. 4650/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for procedural nullity and lack of merit regarding accounting crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4650/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Masini and Lodi inadmissible, upholding the lower court's conviction for accounting crimes. The appellants argued for procedural nullities regarding their defense's absence and the application of non-prosecution clauses, but the court found these arguments infounded. The decision emphasized that the appellate court correctly assessed the gravity of the offenses without error in fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 23-bis D.L. 137/2020; Art. 131-bis c.p.: Appeals are inadmissible when procedural defects are manifestly unfounded and the appellate court's evaluation of facts and law is not subject to review.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility procedural nullity defense accounting crimes conviction appellate court review non-prosecution clause application sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod.
Art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
283415 - 01), richiesta distinta dalla prospettazione di un legittimo impedimento a comparire, senza che possa rilevare l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato (ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 131-bis cod. pen.
150/2022) dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art.
Art. 133 cod. pen.
- che la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto rimarcando in particolare che la condotta illecita delle imputate ha riguardato la contabilità di più esercizi, profilo rilevante ex art. 133, comma 1, n.
Art. 131-bis c.p.
283179 - 01); considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso - con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
283179 - 01); considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso - con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022
Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021
che non è requisito del decreto di citazione per il giudizio di appello (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv.
Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022
Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 7, ord n. 10481 del 19/01/2022
Sez. 7, ord n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASINI MARIA CRISTINA nato a FIRENZE il 29/04/1975 LODI LUCIANA nato a FIRENZE il 26/02/1944 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

premesso che Masini Maria Cristina e Lodi Luciana hanno presentato ricorso avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 la Corte di appello di Firenze - per quel che qui rileva - ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Firenze - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 224, comma 1, e 217, comma 2, legge fall. e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, è manifestamente infondato poiché correttamente non è stata accolta l'istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore, atteso che nella specie non era stata chiesta la trattazione orale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01), richiesta distinta dalla prospettazione di un legittimo impedimento a comparire, senza che possa rilevare l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato (ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) che non è requisito del decreto di citazione per il giudizio di appello (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01;

Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01); considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso - con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - che la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto rimarcando in particolare che la condotta illecita delle imputate ha riguardato la contabilità di più esercizi, profilo rilevante ex art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen., così rendendo un apprezzamento di merito, non utilmente censurato dal ricorso che non ha puntualmente dedotto un travisamento della prova sul punto e che non può essere sindacato per il tramite della prospettazione di un diverso apprezzamento di fatto degli elementi evidenziati dalla difesa (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), senza che la rilevanza attribuita al detto dato (cfr. Sez. 7, ord n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) possa essere inficiata dalla nuova formulazione (a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. 150/2022) dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.