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Ordinanza — n. 4649/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit review on sentencing and factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Gambaccini inadmissible, confirming the lower court's refusal to review the sentencing decision. Gambaccini argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court found the illicit conduct involved multi-year accounting, a matter of merit not subject to cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for simple bankruptcy based on non-punishment grounds is inadmissible if the appellate court has already assessed the particular triviality of the act and the illegality concerns accounting spanning multiple fiscal years, as such evaluations are matters of merit.

Parole chiave

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simple bankruptcy non-punishment ground appellate review matter of merit inadmissible appeal accounting fraud court costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia - con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
- è inammissibile, in quanto la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto rimarcando pure che la condotta illecita dell'imputato ha riguardato la contabilità di più esercizi, profilo rilevante ex art. 133, comma 1, n.
Art. 217 legge fall.
del Tribunale di Pisa - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità di Stefano Gambaccini per il reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 131-bis cod. pen
e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia - con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBACCINI STEFANO nato a LUCCA il 04/06/1959 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da Stefano Gambaccini - avverso la sentenza del 7 dicembre 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione in data 19 maggio 2020 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Pisa - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità di Stefano Gambaccini per il reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia - con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile, in quanto la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto rimarcando pure che la condotta illecita dell'imputato ha riguardato la contabilità di più esercizi, profilo rilevante ex art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen., con un apprezzamento di merito, qui non sindacabile e non utilmente censurato dal ricorso che non ha puntualmente dedotto un travisamento della prova sul punto (anzi affermando che il fatto ha riguardato la contabilità dell'anno 2013 e di parte del 2014; cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso