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Ordinanza — n. 4644/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to raise new grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Giannminelli's appeal inadmissible due to a lack of specific legal criticism against the lower court's sentencing. The appellant's arguments were deemed apodictic and factual rather than legal, and they raised issues not previously contested during the appeal phase. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed fines for the procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific legal criticism of the contested decision or if it raises grounds not previously advanced in the appeal.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal failure to raise new grounds procedural violation factual rather than legal ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
270316 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
270316 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
254584 - 01); - e in ogni caso muove censure non sollevate con l'atto di appello e che, dunque, non possono essere qui avanzate (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013
269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMINELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 01/01/1971 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da Francesco Giannminelli - avverso la sentenza emessa in data 27 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verona, ha rideterminato in mitius la pena, confermando la responsabilità del medesimo imputato per i reati di cui agli artt. 56, 640, 477, 482 e 497-bis cod. pen. - con il quale sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i predetti reati: - è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, bensì assedi apodittici e per vero versati in fatto (in relazione alla «grossolanità dell'artificio» e alla «rudimentalità del falso», al concorso apparente di norme»), adducendo pure irritualmente in questa sede di legittimità il difetto di prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;

Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - e in ogni caso muove censure non sollevate con l'atto di appello e che, dunque, non possono essere qui avanzate (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis