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Ordinanza — n. 4643/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4643/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4643/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDVED ANDREA nato a ATRI il 31/12/1987 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato da Andrea Medved avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali (tentate e consumate) - aggravate perché commesse con armi - e porto di un coltello, con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, contiene assunti del tutto generici (segnatamente, relativi alla collaborazione dell'imputato), inidonei a costituire un'effettiva censura di legittimità rispetto alla statuizione impugnata che ha posto a fondamento della determinazione della pena inflitta, in maniera immune da censure e conforme a diritto (cfr. art. 133 cod. pen.), le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato (tratta pure dai suoi numerosi precedenti specifici), così dando compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali la Corte di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4643/2023 — snpen · Corte di Cassazione: art. 133 cod. pen.), le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato (tratta pure dai suoi numerosi precedenti specifici), così dando compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali la Corte di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 133 cod. pen.), le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato (tratta pure dai suoi numerosi precedenti specifici), così dando compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali la Corte di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDVED ANDREA nato a ATRI il 31/12/1987 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato da Andrea Medved avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali (tentate e consumate) - aggravate perché commesse con armi - e porto di un coltello, con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, contiene assunti del tutto generici (segnatamente, relativi alla collaborazione dell'imputato), inidonei a costituire un'effettiva censura di legittimità rispetto alla statuizione impugnata che ha posto a fondamento della determinazione della pena inflitta, in maniera immune da censure e conforme a diritto (cfr. art. 133 cod. pen.), le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato (tratta pure dai suoi numerosi precedenti specifici), così dando compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali la Corte di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr.

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i