Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility because the accused personally filed the cassation petition instead of a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Said Sobhi inadmissible on procedural grounds. The court found that the appellant personally submitted the petition, violating the mandatory requirement that such appeals must be signed by registered defense lawyers. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible ex officio and ordered Sobhi to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613, 610, comma 5-bis, 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial act must be signed by a defense lawyer registered in the special register of the Court of Cassation; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOBHI SAID nato il 27/09/1972 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAa o avviso 1 .1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato Said Sobhi (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2