Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4637/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for kidnapping as generic and factually unsupported, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4637/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible for failing to challenge the appellate court's reasoning while attempting to re-evaluate facts. The appellant argued for a lighter sentence and questioned the trial court's motivation, but the court found the appeal generic and factually unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic by only criticizing the lower court without addressing the appellate court's reasoning, or if it is factually unsupported by proposing a different reconstruction of events.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic appeal factual reconstruction appellate reasoning procedural costs ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 114 cod. pen.
rilevato che Lorenzo Storto ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità per il reato di sequestro di persona e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
art. 114 cod. pen
rilevato che Lorenzo Storto ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità per il reato di sequestro di persona e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro
254584 - 01); - versato in fatto, poiché a ben vedere ha prospettato irritualmente in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione dell'accaduto alla luce del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORTO LORENZO nato a VASTO il 01/02/1995 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Lorenzo Storto ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità per il reato di sequestro di persona e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (e dichiarati estinti per prescrizione i rimanenti reati per cui aveva riportato condanna in primo grado), ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha prospettato il vizio di motivazione, di cui pure ha assunto la mancanza assoluta - è: - generico, perché ha censurato la decisione del Tribunale e non anche quella della Corte di appello (la quale ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto attendibile il narrato della persona offesa ed ha evidenziato gli elementi di riscontro di esso), con cui non si è invece confrontato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - versato in fatto, poiché a ben vedere ha prospettato irritualmente in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione dell'accaduto alla luce del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso