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Ordinanza — n. 4636/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated assault for lack of specificity and expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding guilt and that the statute of limitations had expired, but the court found the first argument lacked specific factual engagement and the second was factually incorrect regarding the limitation period. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already rejected without new specific facts or if the statute of limitations has clearly expired prior to the second-instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations aggravated assault lack of specificity court costs and fine ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE GIUSTO nato a PALERMO il 03/05/1948 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Giusto D'Amore ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che - per quanto qui di interesse - ne ha confermato la responsabilità per il reato di lesioni aggravate (perché commesse con armi); considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione alla detta affermazione di responsabilità, è privo di specificità e versato in fatto poiché prospetta irritualmente in questa sede di legittimità una lettura alternativa delle fonti probatorie (senza dedurre il travisamento della prova) e reitera il medesimo ordine di allegazioni già disatteso dalla Corte territoriale (che ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto credibile le dichiarazioni dei testi a carico ed escluso la plausibilità della versione offerta dall'imputato e la narrazione del teste Enrico Di Matteo) non confrontandosi effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01;

Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che il termine prescrizionale del reato (commesso il 9 novembre 2014) è decorso prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (resa il 22 marzo 2022), è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), è spirato del 9 maggio 2022 e l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevarne la decorrenza (cfr.

Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così