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Ordinanza — n. 4634/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances, upholding lower court's factual assessment of defendant's flight.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime of false generalities and subsequent flight. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court held that the trial judge's factual evaluation of these circumstances is non-appealable in terms of legality. Consequently, the court ruled that the defendant must pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In matters of generic mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is non-appealable in terms of legality, provided it is non-contradictory and accounts for the elements deemed preponderant, without requiring the consideration of every favorable or unfavorable element adduced by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances false generalities flight from justice non-appealable factual assessment penal responsibility procedural costs Cassa delle ammende aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni del 19 febbraio 2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Erzen Lusha per il reato di cui all'art. 496 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 496 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni del 19 febbraio 2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Erzen Lusha per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSHA ERZEN nato il 20/04/1990 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni del 19 febbraio 2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Erzen Lusha per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento alla condotta dell'imputato che dopo aver fornito false generalità si è dato alla fuga, così dimostrando di non voler collaborare alla sua identificazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d