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Ordinanza — n. 4632/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for false accusation and unauthorized weapon carrying.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Francesca Di Balsamo inadmissible, upholding her criminal conviction for false accusation and unauthorized carrying of a weapon. The court found the appellant's arguments generic and unsupported, noting that the lower court's sentencing was sufficiently motivated according to established legal standards. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the lower court's decision is logically sound and adequately motivated regarding the sentencing discretion, without requiring an exhaustive listing of every statutory element.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review false accusation charge unauthorized weapon carrying court costs and fines errore nella commisurazione della pena aggravamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
e non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 495 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Francesca Di Balsamo per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 133 cod. pen
e non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BALSAMO FRANCESCA nata a ACERRA il 05/09/1959 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Francesca Di Balsamo per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e per il reato di porto ingiustificato di una mazza sfollagente e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che lamenta violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci