Italian court dismisses appeal as generic for failing to specify Article 129 criminal procedure grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Capozza's appeal inadmissible because it failed to specify the grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The lower court had convicted Capozza of ideological falsity in a public deed, and the appellant's brief did not articulate which specific statutory cause for dismissal applied to his case. Consequently, the court rejected the appeal and ordered Capozza to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if it is generic and fails to specify the cause for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code and the reasons supporting its application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZA GIOVANNI nato a TARANTO il 08/02/1951 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; fr
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 15 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Capozza per il reato di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e, con la recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso proposto dall'imputato avverso detta sentenza è inammissibile, in quanto generico, non specificando esso quale causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie e per quali ragioni; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il