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Ordinanza — n. 4630/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to extreme genericity of the appellant's arguments regarding sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Karl Erik Soren Bergvall inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's reduction of his sentence for generic mitigating circumstances was illogical and lacked proper motivation. The court rejected this claim because the grounds raised were deemed extremely generic and failed to address specific legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are extremely generic and do not allow the court to assess the admissibility of the complaint.

Parole chiave

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inadmissible appeal extreme genericity sentencing logic mitigating circumstances court costs criminal procedure Cassazione violazione dei diritti della personalità

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
art. 496 cod. pen
04M-Pl'OC) per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGVALL KARL ERIK SOREN nato il 12/07/1968 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Patti del 23 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Karl Erik Soren Bergvall (C.U.I. 04M-Pl'OC) per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1