Cassation court dismisses appeal for false application of recidivism law due to generic factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility for the defendant. The appellant argued a false application of recidivism provisions, but the court deemed these arguments merely reiterative and factually generic. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49, comma 2, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal alleging false application of recidivism is inadmissible if it merely reiterates already examined points or raises generic factual objections without specific legal analysis.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPINO ALES nato a PALERMO il 19/09/1995 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 settembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Ales Sampino per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che - al di là dell'intestazione che in modo fuorviante allude al giudizio di bilanciamento di circostanze e alla recidiva - denuncia la falsa applicazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), appare del tutto generico e comunque volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a trarre in errore la polizia giudiziaria; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il