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Ordinanza — n. 4627/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating already decided subjective elements of intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4627/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Balboni inadmissible because it merely reiterated arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. Balboni argued the lack of subjective intent for the crime of provocation, seeking reclassification to negligent injury, but the court found his claims redundant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds of criticism already adequately examined and dismissed by the second-instance judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative appeal grounds subjective intent elements provocation crime court costs and fine risarcimento del danno alla persona responsabilità personale caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
261104), sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sent. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhann, Rv. 261104
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALBONI MASSIMO nato a MIRANDOLA il 10/07/1963 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha ~V..) 2o\ confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 71t fl 2DT che aveva affermato la penale responsabilità di Massimo Balboni per i reati di cui agli artt. 337, 635, 582, 612, secondo comma, cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'imputazione di cui all'art. 582 cod. pen e invoca la derubricazione in lesioni personali colpose, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 5 della motivazione del provvedimento impugnato); in effetti, le argomentazioni espresse dalla sentenza di seconde cure appaiono esprimere un iter logico-giuridico lineare, esauriente e perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez.

U, Sent. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhann, Rv. 261104), sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso