Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant, Meftah Mahdi, argued for procedural deficiencies in the lower court's reasoning, but the court found these grounds did not fall within the limited exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless based on specific statutory grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEFTAH MAHDI nato il 22/04/1996 avverso la sentenza del 08/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOidato avviso alle parti; -1 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Mahdi Meftah ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Torino che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine a plurimi episodi di reato di cui all'art.495 cod. pen.; - che il motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta carenze motivazionali del provvedimento impugnato, non è deducibile in sede di legittimità, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il