Italian court dismisses appeals for generic lack of motivation in aggravated theft convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The defendants argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation regarding their convictions for aggravated theft and related offenses. The court rejected these claims, ruling that the appeals were extremely generic and failed to provide specific grounds for challenging the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints regarding the apparent lack of motivation do not justify admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIYADI AYOUB nato a BOLOGNA il 19/04/1998 E NACCAH ANTONIETTA nato a BOLOGNA il 06/09/1991 BOUJANA MOHAMED nato il 01/04/1977 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì del 1 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Ayoub Siyadi e Antonietta E Naccah per più reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, sostituzione di pesona e di Mohamed Boujana per un reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi dei tre imputati, che lamentano la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in quanto estremamente generici; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il