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Ordinanza — n. 4623/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated burglary conviction for merit-based and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance court's confirmation of the defendant's conviction for aggravated burglary. The appellant argued the victim's testimony was unreliable and contested the aggravating circumstance of violence against property, but the court found these to be mere complaints of fact lacking specific procedural errors. Furthermore, the court held that the balancing of aggravating and mitigating circumstances falls within the exclusive evaluative power of the trial judge and is unreviewable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals based on mere factual complaints without specific procedural errors are inadmissible, and the assessment of aggravating and mitigating circumstances remains the unreviewable domain of the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merit-based grievances aggravating circumstances mitigating circumstances judicial evaluation power violence against property procedural review limits violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv.
Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato
184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELLO MARCO nato a BOLLATE il 12/02/1970 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 29 gennaio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Riello per il reato di violazione di domicilio aggravato dalla violenza alle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'inattendibilità del narrato della persona offesa, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; - che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose è anch'esso volto a sollevare censure di merito, essendo pacifico, nella ricostruzione fattuale cristallizzata nella sentenza di appello, che l'imputato abbia infranto il vetro della porta finestra al preciso scopo di introdursi nell'abitazione della vittima; - che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento alle modalità di commissione del fatto, espressive di una spiccata aggressività dell'imputato; - che pure il quarto motivo di ricorso risulta inammissibile, avendo la Corte di appello comunque implicitamente motivato escludendo che il fatto sia caratterizzato da modesta offensività, proprio in ragione delle suddette modalità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.

„ pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.