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Ordinanza — n. 4621/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of decisive evidence regarding threat severity and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability for a grave threat. The appellant argued that the victim's attendance at a sports field to meet her daughter was a decisive factor, but the court found this fact irrelevant to the core issue of the threat's severity. Consequently, the court rejected the claim for lack of decisive evidence and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal based on the alleged lack of decisive evidence is inadmissible if the appellate court's factual reconstruction and reasoning demonstrate that the contested circumstance does not alter the essential elements of the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of decisive evidence grave threat offense procedural costs order appellate court reasoning minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENON MARCO LUIGI nato a MERATE il 16/11/1969 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 22 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Luigi Renon per il reato minaccia grave e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., della mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato, atteso che, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito e delle ragioni della decisione, la conoscenza da parte dell'imputato della circostanza che la persona offesa si sarebbe recata al campo sportivo per incontrare la figlia non assume rilevanza decisiva per l'affermazione della penale responsabilità del Renon; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il