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Ordinanza — n. 4620/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false declarations as inadmissible due to lack of specific procedural error arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Gianluca Ferma inadmissible and ordered him to pay court costs. Ferma challenged a second-instance conviction for false declarations to public officials, arguing the trial court misinterpreted evidence and failed to prove repeated recidivism. The court rejected these claims, noting that the first ground constituted mere factual complaints rather than specific procedural violations, while the second ground was unsupported by the judicial record showing no extinguishment of prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal challenging a conviction for false declarations is inadmissible if the grounds consist solely of general factual complaints without identifying specific procedural errors or if the alleged recidivism is not substantiated by the judicial record.

Parole chiave

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false declarations to public officials repeated recidivism inadmissible appeal procedural error arguments judicial record evidence recidiva nell'infrazione falsa dichiarazione della parte inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERMA GIUSEPPE GIAN LUCA nato a VIZZOLO PREDABISSI il 09/12/1986 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 14 settembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Gianluca Ferma per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e, applicata la recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, non è deducibile in sede di legittimità in quanto in realtà costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, il quadro probatorio che ha fondato l'identificazione di Giuseppe Gianluca Ferma quale autore delle false dichiarazioni sulla propria identità ai pubblici ufficiali è variegato e composito, e si fonda sulla personale conoscenza dell'imputato da parte della polizia giudiziaria operante nel piccolo Comune dove il fatto è avvenuto, sicché la motivazione pare esprimere un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza della recidiva reiterata, è manifestamente infondato, in quanto, come si può evincere dal certificato del casellario giudiziario, l'imputato è gravato da due precedenti condanne, irrevocabili rispettivamente in data 28 aprile 2008 (n. 2 del certificato del casellario, con la quale il Ferma viene anche dichiarato recidivo) e in data 10 dicembre 2014, per delitti commessi il 21 maggio 2007 e poi risulta condannato per un delitti di rapina commessi nel dicembre 2004 e per tali reati, sulla base del certificato del casellario giudiziale, non risulta l'estinzione per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e comunque il motivo di ricorso risulta estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos