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Ordinanza — n. 4617/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated personal injury as inadmissible due to merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Leonardo Pernasilici inadmissible and ordered him to pay legal costs. The lower court had convicted the defendant for aggravated personal injury, and the appellant argued for a reassessment of evidence and sentencing. The court rejected these claims because they constituted merit-based challenges and generic arguments not addressing the specific reasoning of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise merits-based objections or request a re-evaluation of evidence not permitted in this jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits-based objection re-evaluation of evidence aggravated personal injury Court of Cassation lesioni personali lesioni conseguenti abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Art. 541 c.p.p.
pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che l'imputato, risultato soccombente, deve, ai sensi dell'art. 541 cod.
art. 541 cod. proc. pen
pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che l'imputato, risultato soccombente, deve, ai sensi dell'art. 541 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNASILICI LEONARDO nato a SORA il 06/11/1995 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della parte civile Mario Lisi, avv. Domenico, Marzi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 20 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Leonardo Pernasilici per i reati di lesione personale aggravata dai futili motivi e dall'uso di un'arma e l'aveva condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità e risulta comunque generico, laddove non si confronta con le argomentazioni posta a base della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che l'imputato, risultato soccombente, deve, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., pure essere condannato alla rifusione in favore della parte civile delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così dec