Italian Supreme Court dismisses appeal against reduced sentence for fraudulent bankruptcy fraud due to inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding evidence evaluation and failed to adequately justify the reduced sentence. The court rejected these claims, ruling that such procedural complaints are inadmissible under specific Supreme Court precedents and that the lower court's reasoning for the reduced penalty was sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: Complaints alleging violation of procedural rules regarding evidence evaluation are inadmissible in cassation appeals unless they fall within the specific nullity exceptions, and general arguments on sentencing motivation are rejected if the lower court adequately referenced prior case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESCATO CLAUDIO nato a CAMPOSAMPIERO il 13/05/1979 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Treviso del 26 marzo 2013 che aveva affermato la penale responsabilità di Claudio Francescato il delitto di bancarotta fraudolenta, aggravato dalla pluralità delle condotte e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'avv. Andrea Zambon, difensore del ricorrente, ha fatto pervenire la sua rinuncia al mandato in data 10 gennaio 2023, quando ormai non era più possibile l'espletamento di alcuna attività difensiva, cosicché, in ogni caso, la rinuncia non osta alla decisione del ricorso; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di ricorso per cassazione, che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) e che comunque il motivo risulta estremamente generico; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288) e nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali specifici dell'imputato;- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend