Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific argumentation against appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that acquitted him of one charge and reduced his sentence for others, arguing violations of procedural rules regarding police statements and lack of specific reasoning. The court rejected these claims as repetitive of arguments already fully addressed in the appellate decision and as an abstract complaint lacking a critical engagement with the specific facts and logic of the lower court's ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63, 64 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already decided or if it fails to specifically address the reasoning of the contested judgment, constituting an abstract and non-critical objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA FABIO nato a FORMIA il 19/08/1974 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 5 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, pronunciata il 22 giugno 2021, che aveva condannato Papa Fabio alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 473, 474 e 648 cod. pen., ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 473 cod. pen. e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 5 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Ritenuto che i motivi di ricorso sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione degli artt 63 e 64 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal PAPA al momento della perquisizione, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, hanno affermato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) che il ricorrente ha deciso spontaneamente e liberamente di rendere dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria con conseguente piena utilizzabilità delle stesse in sede di giudizio abbreviato, non avendo la difesa dedotto elementi concreti da cui desumere la non spontaneità della scelta dichiarativa (vedi Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639 - 01).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., è aspecifico in quanto non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, esposte dal giudice di appello, limitandosi ad affermare ìn modo del tutto apodittico la mancanza di motivazione sul punto. La mancanza di specificità del motivo deve esser valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza dì correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568;
Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425). La sentenza impugnata, peraltro, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che il ricorrente sia l'autore dei reati artt. 474 e 648 cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello (vedi pagg. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisvfn data 20 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Prekfénte D'ott. Ertiamiel-e Cersosimo Dott. Piero M $sini D'Agostini D E POSIT -A IN