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Ordinanza — n. 4464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANUPPELLA ANTIMO nato a ISERNIA il 01/11/1960 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 7 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, pronunciata il 21 ottobre 2021, che aveva condannato MANUPPELLA Antimo per i reati di truffa aggravata e ricettazione, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di truffa e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 4464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato.

Parole chiave

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prescrizione ritardo ingiustificato dell'azione penale termine calcolato a ore restituzione del termine scaduto intervenuta prescrizione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANUPPELLA ANTIMO nato a ISERNIA il 01/11/1960 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 7 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, pronunciata il 21 ottobre 2021, che aveva condannato MANUPPELLA Antimo per i reati di truffa aggravata e ricettazione, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di truffa e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo in questione non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01). In considerazione della data di commissione del reato (8 ottobre 2012) e della sospensione dei termini di prescrizione correttamente indicata nella sentenza di appello (pari a mesi 10 e giorni 18), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà, infatti, solo in data 26 agosto 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del presente giudizio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Constg--liere Estensore Il P/e