Cassation court dismisses appeal as groundless, citing lack of factual review power under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's reasoning regarding criminal liability was flawed and requested a re-evaluation of evidence. The court rejected this, ruling that appellate review under Article 606 of the Code of Criminal Procedure does not permit a re-examination of factual elements or a new assessment of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The appellate court's review of motivation is limited to legal errors and does not allow for a re-evaluation of factual elements or a new assessment of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZELLA GIULIA nato a NAPOLI il 17/04/1976 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 19 aprile 2021, che aveva condannato Cozzella Giulia alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, è reiterativo e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alle deduzioni difensive, con approfondite argomentazioni esposte alla pagina 3 dell'impugnata sentenza; le doglianze formulate, invocando un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, sono dirette a contestare la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01;
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.