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Ordinanza — n. 4455/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for phone receipt, citing lack of intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's reduction of the sentence for the crime of receiving a stolen cell phone. The appellant argued for a lack of criminal intent, but the court found the purchase without original packaging and warranty sufficient to infer knowledge of illicit origin. Consequently, the court rejected the procedural objection as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The crime of receiving stolen goods requires subjective intent regarding the illicit origin, which can be inferred from indirect evidence such as the absence of original packaging and warranty on the acquired item.

Parole chiave

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crime of receiving stolen goods subjective criminal intent inference of illicit origin absence of original packaging inadmissible appeal criminal liability indirect evidence ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENI EGLANT nato a GRAMSH( ALBANIA) il 29/03/1983 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 10 luglio 2020, che aveva condannato Seni Eglant per il reato di ricettazione di un cellulare, ha ridotto la pena inflitta a mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con le argomentazioni esposte a pagina 4 della sentenza sulla sussistenza del dolo del reato di ricettazione.

La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione si distingue dall'incauto acquisto in ragione dell'elemento soggettivo consistente nel dolo, anche eventuale, della provenienza delittuosa del bene ricettato, dolo la cui esistenza può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120).

I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione delle modalità di acquisto del telefono cellulare, modalità che risultavano indicative della provenienza illecita del bene (cfr. pag. 4 della sentenza nella parte in cui viene sottolineato che l'apparecchio è stato acquistato privo della scatola originale e della garanzia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Copg‘liere EstenskrTen Il Pres, ei)