Italian court dismisses appeal as generic and reiterative regarding sentencing and guilt in receipt of stolen goods case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for receipt of stolen goods and the imposed sentence, but the court found these arguments generic and merely reiterative of defenses already adequately addressed by the lower courts. Consequently, the appellate court's reasoning on both guilt and sentencing was deemed sufficient and free of logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lacking specific critical arguments, or merely reiterative of defenses already fully and adequately addressed by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRILLI ROCCO nato a PALMI il 05/03/1962 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, pronunciata il 3 luglio 2019, che aveva condannato Pirilli Rocco alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è reiterativo e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive, con approfondite argomentazioni esposte alle pagine 1 e 2 dell'impugnata sentenza, sia in relazione all'attendibilità del teste che con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti;
Ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, oltre ad essere reiterativo delle identiche doglianze addotte in appello, è assolutamente generico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La difesa, infatti, si è limitata, con affermazioni apodittiche, a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.
La Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di vizi di logicità, ha correttamente affermato la congruità della pena (inferiore alla media edittale) rispetto all'entità del fatto ed alla personalità del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Consi9tiete Estensore Il Pre de