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Ordinanza — n. 4446/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods, citing insufficient grounds for leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4446/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rakah Mohamed Aymen inadmissible, upholding his conviction for receiving stolen goods. The appellant argued for reduced sentencing based on minor damage and general mitigating circumstances, but the court found these claims unsupported by law. The decision relied on established jurisprudence regarding the assessment of damage and the relevance of prior criminal records in determining leniency.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The court must evaluate all statutory elements for leniency, including the value of the item and the defendant's criminal history, rejecting appeals based on unsubstantiated claims of minor damage or generic mitigating factors.

Parole chiave

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receiving stolen goods criminal leniency prior criminal record patrimonial damage appeal inadmissibility Corte di Cassazione sentencing guidelines attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2 cod. pen.
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 (attuale comma 4) cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondati.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli, Rv. 242667 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKAH MOHAMED AYMEN nato il 23/01/1985 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 19 settembre 2019, che aveva condannato Rakah Mohamed Aymen alla pena di due e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di ricettazione. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 (attuale comma 4) cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondati.

In relazione all'attenuante della tenuità del danno la Corte territoriale ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici. I giudici di appello, inoltre, hanno fatto corretto uso del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata di ricettazione, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli, Rv. 242667 - 01), come avvenuto nella specie; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto nel motivare il diniego dei beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla negativa personalità dell'imputato, peraltro irregolarmente presente sul territorio nazionale e sui numerosi precedenti penali a suo carico per reati contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Conigliere Estensore Il