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Ordinanza — n. 4445/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4445/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4445/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI SALVATORE nato a PAGANI il 10/12/1980 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciata il 17 maggio 2019, che aveva condannato Olivieri Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che il ricorso, con cui si lamenta l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso, con cui si lamenta l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censure procedurali motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali violazione delle forme sostanziali opposizione al precetto esecutivo ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI SALVATORE nato a PAGANI il 10/12/1980 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciata il 17 maggio 2019, che aveva condannato Olivieri Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che il ricorso, con cui si lamenta l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Consiblierè Estensore Il Presi