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Ordinanza — n. 4442/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery conviction for lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a conviction for aggravated robbery. The appellant argued for excessive sentencing and lack of mitigating circumstances, but the court found these claims to be unfounded attempts to re-evaluate the discretionary judgment of merit. Consequently, the court ruled that the contested reasoning was logically sound and free from manifest errors, requiring the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the territorial court based on the specific circumstances presented in the motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated robbery conviction excessive sentencing claim discretionary judgment review manifest logical error standard motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI STEFANO nato a CESENA il 16/10/1964 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 11 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, pronunciata il 14 marzo 2019, che aveva condannato Costantini Stefano alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costituitivi del delitto contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale alla luce delle precise circostanze esposte a pagina 2 della motivazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta genericamente l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è manifestamente infondato in quanto invoca la rivisitazione di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, il bilanciamento fra opposte circostanze non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 2);

La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.