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Ordinanza — n. 4438/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4438/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO STEVEES STORYS nato a BORDIGHERA il 11/01/1977 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Genova, con sentenza del 2 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, che aveva condannato Greco Stevees Storys per i reati di ricettazione e appropriazione indebita, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di appropriazione indebita perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa e confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale genericamente si deduce la mancata assoluzione dell'imputato e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso, meramente reiterativi di questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 4438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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recupero dei costi esame di cassazione oltraggio alla corte restituzione dei sussidi statali inadempimento reiterato assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte (querele sporte da Costantino Ivano e CARZO Domenico) hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO STEVEES STORYS nato a BORDIGHERA il 11/01/1977 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 2 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, che aveva condannato Greco Stevees Storys per i reati di ricettazione e appropriazione indebita, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di appropriazione indebita perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa e confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale genericamente si deduce la mancata assoluzione dell'imputato e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso, meramente reiterativi di questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

I motivi di ricorso, con i qual si deducono vizi motivazionali in relazione alle doglianze dell'appello inerenti alla prova della responsabilità sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali nonché prive del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte (querele sporte da Costantino Ivano e CARZO Domenico) hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed hanno correttamente confutato le eccezioni difensive (vedi pag. 3 della sentenza di appello).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il ensigliere Estensore Il Pre