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Ordinanza — n. 4437/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for fraud, citing judicial discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce Salvatore Restivo's sentence for fraud and aggravated damage. The appellant argued for a violation of law regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found the appellate reasoning logical and congruent with the facts. Consequently, the court ruled that the penalty determination fell within the trial judge's discretionary power under the Penal Code, rejecting any request for a new evaluation of the sentence's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The appellate court's reduction of a sentence is valid if based on logical reasoning and congruence with facts, as sentencing falls within the trial judge's discretionary power and cannot be re-evaluated on appeal.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing reduction appeal inadmissibility fraud conviction Penal Code provisions esame e criteri di identificazione censura dell'apprezzamento delle prove indizio

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO SALVATORE nato a PALERMO il 23/04/1988 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, pronunciata il 19 marzo 2019, che aveva condannato Restivo Salvatore per i reati di truffa, danneggiamento aggravato e tentata truffa, ha ridotto la pena ad a mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 180,00 di multa e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, propone una doglianza già risolta dal giudice di appello, fornendo motivazione del tutto congrua alle risultanze processuali in relazione a ciascuno dei fatti di reato contestati all'odierno ricorrente (si veda, in proposito, quanto motivato a pag. 4 della sentenza di appello in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e del contestuale riconoscimento fotografico dei due coimputati); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul punto è articolata e logica motivazione e la pena è stata congruamente ridotta dalla Corte di appello, i giudici di merito hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), vizi che non ricorrono nel caso oggetto di scrutinio. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Cprrgrglierè Estensore Il P