Italian Court dismisses appeal as inadmissible because it challenges facts rather than law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint exclusively challenged factual findings and legal qualification rather than legal errors. The appellant argued against the conviction for receiving stolen goods, but the court noted that reviewing factual elements or adopting new fact-finding parameters falls outside the Court's jurisdiction. Consequently, the lower court's assessment of the defendant's intent and the statute of limitations was upheld, leading to a dismissal and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals challenging only factual findings or legal qualification of facts are inadmissible as they exceed the Court of Cassation's power to review legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURACE PAOLO nato a REGGIO CALABRIA il 25/02/1950 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 13 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata il 19 ottobre 2017, che aveva condannato Surace Paolo alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione contestato e alla qualificazione giuridica del fatto, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
I giudici di merito hanno, peraltro, affermato la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste. osservato inoltre che non è ravvisabile la lamentata violazione dell'art. 6 CEDU in quanto la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla denunzia di furto del cellulare e sui tabulati acquisiti che danno piena prova della provenienza delittuosa e del reiterato utilizzo del telefono sottratto alla persona offesa ad opera dell'imputato; considerato che, quanto alla richiesta di qualificazione del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 712 cod. pen., la Corte territoriale, con motivazione implicita, ha fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consente di escludere che l'imputato ne ignorasse la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2).
Anche la doglianza inerente la lamentata prescrizione del reato di ricettazione è manifestamente infondata. In considerazione della data di commissione del reato (25 maggio 2012), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 25 maggio 2022 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 13 gennaio 2022. La possibilità di 1 rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido/ rapporto processuale (Sez.
U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Consig