Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4435/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4435/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARCO nato a NAPOLI il 08/06/1984 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, pronunciata il 2 febbraio 2017, che aveva condannato Esposito Marco in relazione al reato continuato di truffa, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai fatti commessi fino al 13/08/2014 perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 380,00 di multa. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati poiché i giudici di merito hanno fatto buon uso dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di truffa la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale correttamente affermato (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso) che il pregiudizio cagionato alla persona offesa non è di valore economico irrisorio in considerazione del numero esorbitante di passaggi effettuati dall'imputato e del conseguente danno arrecato alla società Autostrade per l'Italia (pari a 19.791,67 euro). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4435/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati poiché i giudici di merito hanno fatto buon uso dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di truffa la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale correttamente affermato (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso) che il pregiudizio cagionato alla persona offesa non è di valore economico irrisorio in considerazione del numero esorbitante di passaggi effettuati dall'imputato e del conseguente danno arrecato alla società Autostrade per l'Italia (pari a 19.791,67 euro). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione alle norme della circolazione guida senza autorizzazione sorpasso non consentito reati contro le pubbliche comunicazioni contrassegno stradale altri reati
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARCO nato a NAPOLI il 08/06/1984 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, pronunciata il 2 febbraio 2017, che aveva condannato Esposito Marco in relazione al reato continuato di truffa, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai fatti commessi fino al 13/08/2014 perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 380,00 di multa. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati poiché i giudici di merito hanno fatto buon uso dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di truffa la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale correttamente affermato (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso) che il pregiudizio cagionato alla persona offesa non è di valore economico irrisorio in considerazione del numero esorbitante di passaggi effettuati dall'imputato e del conseguente danno arrecato alla società Autostrade per l'Italia (pari a 19.791,67 euro). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Consigfière Estensor