Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4434/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Assuntina Santoro inadmissible, upholding the second-instance conviction for receiving stolen goods. The appellant argued for a lack of proper motivation regarding her criminal responsibility and the absence of mitigating circumstances under Article 648 of the Penal Code. The court rejected these claims as repetitive, noting the lower court correctly applied established jurisprudence by finding guilt based on the defendant's failure to justify the origin of the stolen items and the severe nature of the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are repetitive and do not critically engage with the reasoning of the lower court, which remains free from logical or legal defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
receiving stolen goods inadmissible appeal repetitive grounds lack of critical analysis Article 648 Penal Code procedural inadmissibility Cassation review buona fede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648, comma 4, cod. pen.
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata nonché il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod.
Art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ASSUNTINA nato a MESSINA il 14/06/1986 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 6 febbraio 2021, che aveva condannato Santoro Assuntina alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata nonché il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., sono reiterativi poiché non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr.

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputata in considerazione del fatto che la stessa non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza delle statue di provenienza furtiva rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che, anche in ordine al mancato inquadramento della condotta dell'imputata come di lieve entità, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato a pagina 4, alla luce della complessiva valutazione del fatto e dell'evidente gravità della condotta in esame, tenendo conto del danno non solo economico sofferto dalle persone offese, che hanno visto profanate le tombe dei loro cari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre